Art. 3.
(Commercializzazione).
1. Nessun prodotto, ad eccezione degli alimenti per lattanti, può essere commercializzato o comunque presentato come prodotto idoneo a soddisfare da solo il
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fabbisogno nutritivo dei lattanti in buona salute nei primi sei mesi di vita.
2. Tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni indicate nella medesima legge ed in particolare agli articoli 6, 7 e 8.