Art. 3.
(Commercializzazione).

      1. Nessun prodotto, ad eccezione degli alimenti per lattanti, può essere commercializzato o comunque presentato come prodotto idoneo a soddisfare da solo il

 

Pag. 7

fabbisogno nutritivo dei lattanti in buona salute nei primi sei mesi di vita.
      2. Tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni indicate nella medesima legge ed in particolare agli articoli 6, 7 e 8.